martedì 24 novembre 2015

Fatturazione Elettronica e Pagamenti


(Dati effettivi alla data di pubblicazione del post)

"Tutti gli enti della pubblica amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni. Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon funzionamento dell’economia nazionale ma molti enti pagano in tempi più lunghi."

La ragioneria dello stato ha una piattaforma per la certificazione dei crediti (qui il link) ed io direi anche dei pagamenti.

E' proprio sui dati qui inseriti sia dai creditori, che si sono preoccupati di farsi certificare i propri crediti, che dalla stessa PA che avrà alimentato questo sistema con i "pagamenti" effettuati, che il MEF ha realizzato il suo cruscotto per monitorare appunto i pagamenti.
Il MEF ha aggiornato i dati proprio ieri 23 Novembre 2015 , ma non tutto funziona come dovrebbe. Infatti lo stesso MEF afferma:

"La piattaforma di monitoraggio dei crediti commerciali registra il totale delle fatture trasmesse alle pubbliche amministrazioni, ma recepisce anche le informazioni sui pagamenti effettuati. Queste informazioni tuttavia non sono complete: non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento."

Anche se: "Il numero degli enti registrati è in continua evoluzione perché alcuni enti vengono cessati o aggregati. Gli enti sono qualificati come attivi sulla piattaforma se intervengono su oltre il 75% delle fatture registrate a loro indirizzate." 

Qualche numero 

Ecco alcune brevi considerazioni, se le fatture registrate sono 16 mln per un importo di 98 mld, mentre ne sono state pagate solo 5 mln per un importo di soli 30,5 mld, restano ancora da pagare ben 11 mln di fatture per un importo di 67,5 mld. Risulta altrettanto fittizio il tempo medio di pagamento (39gg) delle fatture pagate perché rappresenta solo il 31% circa del totale delle fatture. Il MEF "mette le mani avanti" per giustificare tale situazione infatti dice:

  • "il numero e l’importo delle fatture effettivamente pagate è superiore a quello registrato dalla piattaforma di monitoraggio perché soltanto alcuni enti comunicano i dati relativi ai pagamenti
  • il tempo medio di pagamento effettivo del totale delle fatture è con ogni probabilità più lungo di quello registrato tra gli enti che comunicano i dati
Gli enti che comunicano i dati sono da considerare “virtuosi” perché rispettano l’obbligo di fornire le informazioni. Questi enti sono probabilmente più virtuosi di altri anche nella tempestività di pagamento. Quindi i dati sui quali il MEF fornisce questi indicatori sono ancora insufficienti per avere una misura certa dei tempi di pagamento e della loro evoluzione. Il MEF promuoverà l’adesione alla piattaforma di monitoraggio presso tutte le pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di disporre delle informazioni di pagamento in questi termini:
  • Informazioni sul 60% delle fatture registrate entro la fine del 2015
  • Informazioni sul 90% delle fatture registrate entro la fine del 2016
  • Informazioni sul 99% delle fatture registrate entro il 30 giugno 2017

C'è ancora molto da fare, la digitalizzazione del paese passa sicuramente dall'applicazione di quanto suggerito e "proclamato" nel recente Italian Digital Day dai maggiori esponenti del governo e dallo stesso Premier, ma anche quando gli strumenti esistono, ma il loro stesso utilizzo è frammentato o minimale, sopratutto dalla stessa PA, lo sforzo da fare è proprio in questa direzione. La tecnologia è solo un fattore abilitante non la soluzione di tutti i problemi. 



martedì 16 giugno 2015

FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) se ne riparla...


Se si facesse una brevissima analisi, che non ha nessuno spessore o validità scientifica, dell'interesse che il Fascicolo Sanitario Elettronico ha suscitato nel tempo, se non altro nei termini in cui Google Trend possa evidenziarlo, i risulatti sono quelli del grafico qui rappresentato.

Se invece si facesse un'altro tipo di analisi, il cui merito va a +Osservatori Digital Innovation - Politecnico di Milano, allora si potrebbe vedere che il FSE, ed in generale la digitalizzazione della sanità, ha un'altro punto di vista, che è anche quello a cui dovremmo essere tutti più sensibili, i risparmi che lo stato potrebbe ottenere sarebbero nell'ordine di circa 1,7M€. Una parte questi dati sono rappresentati dall'infografica qui di seguito.

Poi noto che abbiamo un sito sul Fascicolo Sanitario che è ancora di fase sviluppo,
mentre il cronoprogramma prevedeva che entro il 30 Giugno 2015 dovesse essere istitutito il FSE, quindi anche il sito, che il tutto doveva essere pronto per il 31 Dicembre 2015, allora qualche dubbio mi viene.

Sicuramente c'è una certa complessità dietro il FSE, infatti date un occhiata a cos'è l'architettura, in particolare la piattaforma di interoperabilità (in carico allo stato centrale) mentre le varie piattaforme FSE sono regionali. In sintesi è successo questo: è stata data alle regioni completa autonomia, poi lo stato avrebbe integrato il tutto. Perché quindi integrare a posteriori quello che invece poteva nascere come già integrato? Quale poteva essere il modello, d'altronde ampiamente verificato? Quello che si è utilizzato con la Fatturazione Elettronica: un sistema centrale, quindi standard, d'interscambio e di interoperabilità e le regioni ad alimentarlo. A voi le considerazioni finali: sarà il 31 Dicembre 2015 una data che verrà rispettata?



mercoledì 13 maggio 2015

Pubblicata la prima guida per tutti sulla Fatturazione Elettronica per la PA

ebook La Fattura Elettrinica per la P.A.
L’entrata a regime della fatturazione elettronica nella PA rappresenta una tessera fondamentale della “Trasformazione Digitale” del Paese. Ed è per questo che è necessario accompagnare, facilitare anche chi questa trasformazione la vive, la usa, la interpreta ogni giorno. Questa Guida è indirizzata a tutti coloro che nella loro quotidianità affrontano questa trasformazione, attraverso le scelte da fare, i problemi da risolvere, gli aspetti tecnici che le innovazioni portano intrinsecamente. Ha l’obiettivo di guidare il lettore negli aspetti tecnologici, nella scelta dei servizi più adeguati alle sue esigenze, insomma trovare le risposte giuste per sentirsi consapevoli per evitare, se possibile, errori, ingenuità e cogliere, infine, gli aspetti positivi della “Trasformazione Digitale”.
La Guida è divisa in tre parti.
La prima parte, quella forse più tecnica, è per chi ha la curiosità, la necessità o forse solo la voglia, di scoprire quali aspetti tecnici ci siano intorno ad un documento informatico come la FatturaPA. Come eventualmente avvicinarsi ad una completa autonomia nella gestione dell’emissione della FatturaPA e per estensione alla gestione del processo di digitalizzazione di cui la FatturaPa è solo uno degli elementi.
La seconda parte è sostanzialmente dedicata interamente al processo di generazione della FatturaPA: creazione, controllo, firma, invio e monitoraggio dell’esito. Lo faccio indicandone strumenti, ove possibile gratuiti, descrivendo l’uso degli stessi e segnalando anche quelli che per la loro particolarità danno un valore aggiunto attraverso l’integrazione di altri aspetti, per esempio i servizi offerti da Consip, il cui A.D. -Domenico Casalino- ha curato l'introduzione della guida; i servizi offerti dal consorzio CBI e descritti dalla stessa D.G. Liliana Fratini Passi.Con  approdondimenti sul ruolo fondamentale di SdI.
La terza parte è una raccolta di aspetti normativi, di domande e risposte. 

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mercoledì 29 aprile 2015

“…non dobbiamo resistere, dobbiamo combattere…” A proposito di Agenda Digitale



“…non dobbiamo resistere, dobbiamo combattere…”

Queste parole le disse Alessandra Poggiani in una mia intervista a dicembre dello scorso anno.
Qualche mese dopo sappiamo tutti come è andata a finire, la Poggiani ha lasciato AgID e siamo tutti in fervente attesa di sapere chi sarà il nuovo DG dell’Agenzia.
E’ notizia di oggi (29 aprile) che il servizio studi della Camera, che effettua un monitoraggio sull'attuazione dell’Agenda Digitale in Italia, ha rilevato parecchi ritardi. Dei 67 adempimenti solo 37 risultano essere stati adottati.
Da una parte un battuta di arresto, viste le dimissioni del DG di AgID, dall'altra la lentezza di una delle massime istituzioni ad adempiere a quanto essa stessa aveva pianificato.
Poi c’è una pattuglia di volontari, qui mi riferisco ai Digital Champions, a parte qualche polemica sul loro ruolo e la loro scelta che è stata fatta in questi giorni, sono tanti e provano a dare una mano.
Ma questo a volte può risultare impossibile. Si avete letto bene IMPOSSIBILE.
La gratuità e la qualità del servizio che ogni DC è in grado di mettere a disposizione della società civile non è da mettere in discussione. Ma cosa succede quanto tutto questo non è voluto/utilizzato?
Non voglio parlare del mio caso specifico, anche se è questa mia esperienza personale da cui prendo spunto, ma vorrei farne una riflessione più generale a disposizione anche di Riccardo Luna che tutto questo ha voluto. Che io abbia condiviso questa sua scelta, quella di avere un DC per ogni comune, è una certezza e quando fui nominato DC per il mio Comune ne fui orgoglioso. Mi promisi di essere parte attiva. Cosi' ho fatto. Comunicai al sindaco questa situazione, il quale ammise di essere completamente ignaro dell’esistenza di queste figure e ne sembrò contento. Passò un po’ di tempo, niente succedeva.  Lo avvertii che sarei stato al Digital Day sulla Fatturazione Elettronica verso la PA, cosi avrei potuto avere più informazioni con il solo scopo di rendermi utile per i cittadini del mio Comune. Suggerii di aprire uno sportello di informazioni visto l’approssimarsi del 31 Marzo.
Ancora niente, sollecitai, niente. Scrissi direttamente all'assessore ai Sistemi Informativi. Già, un comune che ha l’assessore ai sistemi informativi fa sperare bene. Con mia sorpresa fui ricevuto, onestamente anche il Sindaco mi ricevette, e fu un tripudio di cose da fare, sembrava una bella cosa che sarebbe stata molto utile. Si chiuse, quell'incontro, con un “ci si risente presto”. Ribadii, a scanso di equivoci, che il tutto non era legato a nessuna forma di compenso, ero un Civil Servant.
Un altro mese è passato, non mi do' per vinto, chiamo direttamente l’assessore. Ancora volta manifesta il suo interesse, mi avrebbe chiamato il giorno dopo (non è mai successo). Bene, si fa per dire, finisce qui la cronistoria.
La domanda generale è: cosa fare?  “…dobbiamo resistere, dobbiamo combattere…” o mollare?
E’ frustrante voler mettere a disposizione il proprio knowhow, la propria esperienza, per una comunità, che sono certo ne trarrebbe vantaggio, e non poterlo fare.
Il tutto poi se si pensa che le persone che ho avuto modo di incontrare sono giovani ed “apparentemente” interessate al modo “digitale”, all'uso di questo mondo per migliorare la cosa pubblica.







giovedì 5 marzo 2015

Fattura Elettronica e sua conservazione (FAQ)


Se penso che il prossimo 31 Marzo chiunque abbia a che fare con la Pubblica Amministrazione debba emettere non più una fattura cartacea, ma, appunto, quella elettronica, non posso che considerare quest'ultima data, dopo quella del 6 Giugno 2014 che aveva già imposto questa prassi a tutte le Amministrazioni Centrali, come un momento fondamentale per la trasformazione digitale italiana.

Allo stesso tempo sono sicuro che il falegname, il fiorista, la piccola ditta che si rapporta a qualunque titolo con la PA forse vede questa data come un incombenza ed un ulteriore orpello burocratico da affrontare.

Lo dico subito, non c’è trasformazione senza cambiamento “DIGITALE”.

I problemi per la generazione di una FE sono stati nel frattempo tutti più o meno indirizzati. Non ultimo è il Digital Day organizzato da Riccardo Luna e dai suoi Digital Champions  il cui video integrale è disponibile qui di seguito che, sebbene lungo, vi invito a vedere perchè ci sono molte risposte.



Volevo, infine, soffermarmi sull'aspetto della conservazione su cui ho già scritto sempre su questo blog per chiarire ancora di più quest'aspetto, perché credo preoccupi allo stesso modo quanto quello dell'emissione. Ecco quindi alcune precisazioni soprattutto per i piccoli professionisti, imprenditori ed individui.
-Quanto tempo c'è per effettuare la conservazione della FE? Un anno dalla data di emissione, ovvero per un anno posso tenere il file XML, opportunamente firmato, anche nel proprio pc di casa, poi scatta l'obbligo di conservarlo a norma.
-C'è differenza tra privato e PA, per quanto riguarda la conservazione della FE? Si c'è differenza, una PA è obbligata e rivolgersi ad uno degli enti certificati da AgID , mentre il privato non è tenuto, ma qui scatta il problema; è necessario che l'ente a cui si affida la conservazione sia affidabile nel tempo. Come fare quindi? In un altro post dicevo che forse anche al privato conviene rivolgersi agli enti certificati, se questo non è possibile , credo solo per questione di costi. Fate attenzione e scegliete un'azienda conosciuta ed affidabile.




sabato 21 febbraio 2015

C'era una volta la carta, Fatturazione elettronica e conservazione (a norma)

C'era una volta la carta, pensate a quello che succedeva prima del Giugno 2014 quando si doveva emettere una Fattura, provo a sintetizzare i passi essenziali:
-Stampare o semplicemente riempire una pagina preformattata di un blocco fatture comprato in un negozio specializzato;
-Inviare a chi di dovere quanto preparato ed eventualmente al commercialista per il corretto inserimento nei vari registri previsti;
-Archiviare per il numero di anni previsto dalla legge era facile, un bel faldone con su scritto l'anno di riferimento e via. In fondo bastava poterlo prendere di fronte ad una verifica formale.

Dal 6 Giugno 2014 tutto questo è cambiato, verso la pubblica amministrazione centrale e dal prossimo 31 Marzio si estenderà a tutta la PA, si deve usare la Fatturazione Elettronica.

Quindi ora i passi da fare sono i seguenti:
-Creare il file Fattura in formato XML, poi è consigliabile fare una verifica formale presso lo SDI
-Se la verifica, di forma e non di contenuto, passa, allora bisogna firmare il file in modo digitale;
-Inviare il file firmato attraverso lo SDI alla relativa amministrazione, certo prima bisogna trovare il giusto ID da inserire nella fattura presso l'apposito sito altrimenti la Fattura non arriverà mai a destinazione;
-Si può poi monitorare quello che succede alla FE, che oramai ha intrapreso il suo viaggio, sempre dal sito dello SDI.

Come si può ben vedere la carta è scomparsa. Ed è a questo punto che bisogna farsi la domanda: dove e come dovrò conservare il file XML? Credetemi sono in molti ad avermi chiesto un suggerimento in merito su come fare. C'è un fai da te economico e legale, sopratutto per chi non produce un gran numero di fatture?
Ho cercato e provato anche qualche soluzione open source, il risulto di questa mia ricerca è il seguente: potrei anche conservare la mia FE ed essere anche coerente con i dettami tecnici previsti dalla legge, ma, appunto, la legge non prevede solo come archiviare ma anche chi lo può o lo deve fare. Quest'ultimo punto è insormonatabile. La norma dice:

Art. 13. Accreditamento
1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce, con propri provvedimenti, le modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti di cui all'art. 44-bis del Codice i quali adottano le presenti regole tecniche di cui al presente decreto per la gestione e la documentazione del sistema di conservazione, nonché per l'espletamento del processo di conservazione.

Art. 44-bis - Conservatori accreditati
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.


E' l'utimo punto a rendere praticamente impossibile procedere nel senso del fai da te.

Permettetemi infine l'ultimo suggerimento, per conservare le voste fatture andate solo da chi è stato accreditato e certificato ad AgID, qui la lista.
  




venerdì 23 gennaio 2015

Il parlamento europeo inaugura il suo Digital Agenda Intergroup

EU Digital Agenda Intergroup


 E' cosi! E' con un ricevimento che verrà lanciato formalmente l'Intergruppo sull' Agenda Digitale per l'Europa, che si terrà il 28 Gennaio 2015 18:30-20:00 nel ristorante Membri del Parlamento europeo a Bruxelles. A questo evento vi parteciperà anche il Commissario per il mercato unico digitale Andrus Ansip, il quale farà anche un discorso programmatico. Per finire anche Mr Vint Cerf pioniere internet e Chief Internet Evangelist per Google, sarà ospite virtuale con un messaggio video.

Cos'è questo Intergruppo?

L'intergruppo sull'Agenda digitale è una rete informale di deputati al Parlamento europeo, trasversale e cross-nazionalità, che sono interessati a tecnologie digitali e di come possa beneficiarne la società. Riconosce il profondo impatto che le tecnologie digitali hanno sulle nostre società, economie e dei media. Vogliono assumere un ruolo attivo nella definizione dell'impatto del digitale attraverso il miglioramento della conoscenza del funzionamento delle tecnologie. Attraverso l'organizzazione di eventi e scambi di opinioni, cercano di promuovere lo sviluppo dei più intelligenti, più rilevanti politiche dell'UE che promuovano i diritti fondamentali, la prosperità, l'apprendimento e la partecipazione.

Sito Ufficiale qui

mercoledì 21 gennaio 2015

Diritto d'autore la proposta di Julia Reda


Riforma del diritto d'autore ed Agenda Digitale




Qualche giorno fa Julia Reda in una mia intervista diceva testualmente:

"La riforma del copyright deve essere la priorità d’azione per l’Europa" infatti la elencava fra i temi che a suo avviso dovrebbero essere centrali per la nuova Commissione europea dovrebbe affrontare.
Alla domanda: Perché considera la riforma del copyright Prioritaria?
rispondeva dicendo : "Il copyright sta per diventare completamente obsoleto, in quanto le attuali leggi sul copyright sono troppo complicate, frammentate ed è difficile persino rispettarle, se non lo rendiamo adeguato all'era digitale non possiamo proteggere i diritti degli utenti. Abbiamo anche bisogno di concludere con urgenza i progressi compiuti nel Parlamento europeo nell'ultima legislatura e fare in modo che i governi nazionali, infine, possano adottare le norme sulla protezione dei dati e la neutralità della rete. Questi sono i temi centrali: la protezione dei diritti fondamentali e mantenere Internet un'infrastruttura aperta che possa permettere alle persone di scambiare conoscenze ed essere ascoltati"

Nella sua intervista video fatta su ViEUws spiega quella che poi sarebbe diventata la sua proposta per la riforma del Dirittto d'autore (la proposta in inglese è reperibile qui) certo i tempi non saranno veloci. Il primo passo ci sarà verso la metà di Aprile quando dovrebbe esserci il primo voto della commissione legale Europa, poi a Maggio il VP Andrus Ansip presenterà la sua strategia per il mercato unico digitale e dovrebbe includere quanto proposto dal MEP Reda, infine la proposta legislativa del Commissario Guenther Oettinger sulla riforma del copyright è prevista per settembre di quest'anno.

TRADUZIONE IN ITALIANO

2014/2256(INI)                                                                                 15.1.2015

PROGETTO DI RELAZIONE
sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(2014/2256(INI))

Commissione giuridica
Relatore: Julia Reda






sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(2014/2256(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 4, 26, 34, 114 e 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti gli articoli 11, 13, 14, 16, 17 e 52 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società informazioni[1] ,
– vista la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
– visto l'organizzazione mondiale proprietà intellettuale (OMPI) Copyright trattato del 20 dicembre 1996,
– visti la WIPO Performances e fonogrammi del 20 dicembre 1996,
– visto il trattato OMPI sul performance audiovideo, adottato dalla conferenza diplomatica dell'OMPI sulla protezione di performance audiovideo a Pechino il 24 giugno 2012,
– viste la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e multi‑territorial licenze di diritti di opere musicali per uso online nel mercato interno[2] ,
– vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo delle informazioni di settore pubblico[3] ,
– vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 su certi usi consentiti dell'orfano funziona[4] ,
– vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni correlati diritti[5] ,
– vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, relativa al coordinamento di alcune norme in materia di copyright e diritti connessi al diritto d'autore applicabile al satellite broadcasting e cavo ritrasmissione[6] ,
– vista la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992 sul diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale[7] ,
– vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla copia privata di imposte[8] ,
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla promozione dei settori culturali e creativi europei come fonti di crescita e l'occupazione di economica[9] ,
– vista la consultazione pubblica sulla revisione delle regole sul copyright dell'Unione europea, effettuati dalla Commissione tra 5 dicembre 2013 e 5 marzo 2014,
– visto il libro verde della Commissione dal titolo 'Diritto d'autore nell'economia della conoscenza' (COM(2008)0466),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «un mercato unico per i diritti di proprietà intellettuale: stimolare la creatività e l'innovazione per fornire la crescita economica, lavori di alta qualità e prodotti di prima classe e servizi in Europa ' (COM(2011)0287),
– vista la regola 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della Commissione giuridica e i pareri della Commissione industria, ricerca ed energia, la Commissione per il mercato interno e protezione dei consumatori e della Commissione cultura e istruzione (A8-0000/2015),
A. considerando che il quadro giuridico europeo per diritti d'autore e dei diritti connessi è centrale per la promozione della creatività e dell'innovazione e di accedere alla conoscenza e all'informazione;
B. considerando che la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione mirava ad adeguare la legislazione sul diritto d'autore e dei diritti connessi per riflettere gli sviluppi tecnologici;
C. considerando che la carta dei diritti fondamentali protegge la libertà di espressione, la libertà delle arti e ricerca scientifica, il diritto all'istruzione e alla libertà di condurre un business;
D. considerando che l'articolo 17 della carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di proprietà, disegnando una distinzione tra la tutela dei beni, da un lato (comma 1) e la protezione della proprietà intellettuale, su altri (paragrafo 2);
E. considerando che le decisioni in materia di norme tecniche possono avere un impatto significativo sui diritti umani – tra cui il diritto alla libertà di espressione, protezione dei dati personali e la sicurezza dell'utente – nonché sull'accesso ai contenuti[10] ;
1 accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di condurre una consulenza sul diritto d'autore, che ha suscitato grande interesse da parte della società civile con più di 9 500 risposte, di cui il 58,7% proveniva da utenti finali[11] ;
2. rileva con preoccupazione che la stragrande maggioranza degli intervistati EULA relazione affrontando i problemi quando si tenta di accedere ai servizi online attraverso gli Stati membri, specialmente dove le misure tecnologiche di protezione vengono utilizzate per imporre restrizioni territoriali;
Diritti esclusivi
3. riconosce la necessità per gli autori ed esecutori devono essere fornite con protezione legale per il loro lavoro creativo e artistico; riconosce il ruolo di produttori ed editori nel portare opere al mercato e l'esigenza di una remunerazione adeguata per tutte le categorie degli aventi diritto; chiamate per miglioramenti nella posizione contrattuale di autori e interpreti in relazione altri titolari di diritti e intermediari;
4. ritiene l'introduzione di un singolo titolo Copyright europeo sulla base dell'articolo 118 del TFUE che verrebbe applicata direttamente e uniformemente in tutta l'UE, in conformità con l'obiettivo della Commissione di una migliore regolamentazione, come un legale significa porre rimedio alla mancanza di armonizzazione derivante dalla direttiva 2001/29/CE;
5. raccomanda che il legislatore EU inferiore ulteriormente le barriere per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico esentando opere prodotte dal settore pubblico – come parte del processo politico, giuridico e amministrativo – dalla protezione del copyright;
6. invita la Commissione a salvaguardia di opere di pubblico dominio, che sono per definizione non soggette a tutela del copyright e dovrebbe pertanto essere in grado di essere utilizzato e riutilizzato senza barriere tecniche o contrattuali; invita inoltre la Commissione a riconoscere la libertà dei titolari volontariamente rinunciare ai loro diritti e dedicare le loro opere al pubblico dominio;
7. invita la Commissione ad armonizzare la durata della protezione del diritto d'autore per una durata che non superi le attuali norme internazionali stabilite dalla convenzione di Berna;
Eccezioni e limitazioni
8. invita il legislatore EU a rimanere fedeli all'obiettivo indicato nella direttiva 2001/29/CE, di salvaguardare un giusto equilibrio tra le diverse categorie di titolari e gli utenti del soggetto protetto, nonché tra le diverse categorie di titolari dei diritti;
9. rileva che le eccezioni e limitazioni nell'ambiente digitale dovrebbero essere goduti senza qualsiasi disparità di trattamento rispetto a quelli concessi nel mondo analogico;
10. viste con preoccupazione il crescente impatto delle differenze tra gli Stati membri nell'attuazione delle eccezioni, che crea incertezza giuridica e ha effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato unico digitale, in vista dello sviluppo delle attività transnazionali;
11. invita la Commissione a rendere obbligatorio tutte le eccezioni e le limitazioni di cui alla direttiva 2001/29/CE, per consentire la parità di accesso alla diversità culturale attraverso i confini nel mercato interno e a migliorare la certezza giuridica;
12. prende atto con interesse lo sviluppo di nuove forme di utilizzo delle opere su reti digitali, in particolare trasformative utilizza;
13. chiede l'adozione di una norma aperta, introduzione di flessibilità nell'interpretazione di eccezioni e limitazioni in determinati casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore o del titolare;
14. esorta il legislatore europeo a garantire la neutralità tecnologica e la future‑compatibility delle eccezioni e limitazioni, tenendo debitamente conto degli effetti della convergenza multimediale; in particolare, ritiene che l'eccezione per citazione espressamente dovrebbe includere citazioni audiovisive nel suo ambito;
15. sottolinea che la capacità di collegare liberamente da una risorsa a altra è uno dei mattoni fondamentali di internet; invita il legislatore EU per rendere chiaro che fanno riferimento alle opere mediante un collegamento ipertestuale non è soggetta a diritti esclusivi, come esso non consiste in una comunicazione per un nuovo pubblico[12] ;
16. invita il legislatore EU per assicurare che è consentito l'utilizzo di fotografie, filmati o altre immagini delle opere che si trovano permanentemente in luoghi pubblici;
17. sottolinea che l'eccezione di caricatura, parodia e pastiche si applichi indipendentemente dallo scopo dell'uso parodico;
18. sottolinea la necessità di attivare tecniche analitiche automatizzate per testo e dati (per esempio ' testo e data mining') per tutti gli scopi, a condizione che il permesso di leggere l'opera è stato acquisito;
19. chiede un'ampia eccezione per scopi di ricerca e formazione, che dovrebbero riguardare non solo gli istituti di istruzione ma qualsiasi tipo di istruzione o attività di ricerca, tra cui l'istruzione non formale;
20. chiede l'adozione di un'eccezione obbligatoria permettendo di librerie a prestare libri al pubblico in formati digitali, indipendentemente dal luogo di accesso;
21. invita il legislatore EU impedisce agli Stati membri dall'introdurre licenze legali per il risarcimento dei titolari per i danni causati da atti reso ammissibile di un'eccezione;
22. chiede l'adozione di criteri armonizzati per la definizione dei danni causati ai titolari dei diritti per le riproduzioni effettuate da una persona fisica per uso privato e per le misure di trasparenza armonizzati per quanto riguarda i prelievi di copiatura privati messa in atto in alcuni Stati membri[13] ;
23. sottolinea che l'esercizio effettivo di eccezioni o limitazioni di accesso al contenuto che non è soggetto alla tutela dei diritti d'autore o connessi, non deve essere ostacolato da misure tecnologiche;
24. raccomanda di fare una protezione giuridica contro l'elusione delle misure tecnologiche efficaci subordina la pubblicazione del codice sorgente o la specifica di interfaccia, al fine di garantire l'integrità dei dispositivi su cui sono impiegate protezioni tecnologiche e per facilitare l'interoperabilità; ritiene, in particolare, che dove l'elusione delle misure tecnologiche è consentiti, tecnologici mezzi per raggiungere tale elusione autorizzato deve essere disponibile;
o
o o
25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti e governi degli Stati membri.



Lo scopo della direttiva 2001/29/CE (in prosieguo: la direttiva InfoSoc)[14] era l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

La direttiva InfoSoc introdotto livelli minimi di protezione del copyright senza norme per la tutela degli interessi del pubblico e degli utenti. Di conseguenza, l'attuazione della direttiva InfoSoc non ha portato l'armonizzazione europea del diritto d'autore ha cercato di molti partiti. In particolare, la natura facoltativa della maggior parte delle eccezioni copyright e limitazioni e il fallimento per limitare l'ambito di tutela del copyright e diritti correlati a quelli delineati dalla direttiva, ha portato alla continua frammentazione delle leggi nazionali sul copyright tra Stati membri.

Questa frammentazione è ora aggravata dall'introduzione recente da alcuni Stati membri di ulteriori diritti vicini particolarmente destinati a usi online (per esempio in 2013 e 2014, Germania e Spagna introdotto cosiddetta 'accessorie' leggi sul copyright per stampa editori, aggregatori di notizie di targeting) e più in generale il mancato delle attuali norme sul copyright EU all'aumento degli scambi culturali transfrontalieri, facilitata da Internet.

La capacità di capire la legge è centrale per la sua accettazione e legittimazione. Ora è comune per gli individui, aziende e istituzioni pubbliche anche non riuscire a capire le leggi sul copyright, derivante dall'attuazione della direttiva 2001. In particolare, coloro che sono l'accesso, trasformare e creare nuove opere pur essendo situato o utilizzando risorse in Stati membri diversi, possono trovare il sistema gravoso, mentre il fronte legale incertezza se essi sono conformi alla legge, o se sono in grado di svolgere la loro attività o esprimere la loro creatività senza costi elevati o rischiando di attraversare le linee giuridiche. [15] come the InfoSoc direttiva è stata immaginata come un'implementazione delle quattro libertà del sindacato,[16] queste carenze sollevano preoccupazioni particolari.

La frammentazione del diritto di copyright dell'Unione europea e la conseguente mancanza di trasparenza sono ben compreso dalla Commissione e si riflettono nell'intenzione della Commissione di abbattere 'nazionali sili' nella legislazione sul copyright. [17] un problema particolarmente urgente in questo senso è la natura facoltativa delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi. Per motivi di chiarezza e facilità d'uso, tutte le eccezioni e limitazioni consentite dalla direttiva InfoSoc dovrebbero essere resa obbligatorie in tutti gli Stati membri. Vale la pena notare che tutte le eccezioni e limitazioni sono soggetti a tre-Step-Test che limiti l'autorizzato utilizza per casi specifici che non sono in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore o del titolare del diritto. [18] considerando queste regole di interpretazione, rendendo obbligatoria tutte le eccezioni esistenti non sarebbe quindi a danno dei titolari di diritti, migliorando notevolmente la capacità degli utenti di opere protette da copyright di beneficiare effettivamente le eccezioni e limitazioni in un contesto transfrontaliero.

La mancanza di armonizzazione nelle aree del diritto d'autore che rientrano in modo esplicito nell'ambito della direttiva InfoSoc, quali il termine di protezione del copyright,[19] ha conseguenze negative dimostrabili la chiarezza della legge. Come rivelato dal 'pubblico dominio calcolatore' fondato da Europeana,[20] c'è una sconcertante complessità nella determinazione delle lunghezze differenti termine copyright negli Stati membri, alcuni di loro che richiedono conoscenze sulle circostanze della morte dell'autore o sulla situazione degli eredi dell'autore al momento della sua morte - informazioni raramente disponibile per gli individui o le istituzioni cercando di determinare lo stato di pubblico dominio di un lavoro. Inoltre, l'ultima aumenta dall'Unione dei termini minimi di protezione per determinate categorie di opere e argomenti sono state intraprese contro il parere esplicito degli studi accademici, commissionato dalla Commissione,[21] mentre le estensioni termine copyright sono noti per influenzare negativamente la disponibilità di opere. [22] pertanto, termini di copyright dovrebbero essere armonizzate e impostate sul minimo standard internazionale istituito dalla convenzione di Berna.

Nella sua consultazione sul copyright,[23] la Commissione ha formulato una domanda circa l'opportunità di un singolo titolo Copyright europeo. Secondo le opinioni espresse in risposta alla consultazione, in particolare da esponenti del mondo accademico, ma anche da istituzioni culturali - quali biblioteche, musei e archivi - da artisti e pubblico in generale, gli obiettivi sanciti il InfoSoc direttiva può essere realizzata con l'introduzione di un singolo titolo europeo del Copyright. Questo titolo singolo applicherebbe direttamente e uniformemente in tutta l'UE,[24] con lo scopo di rimuovere gli ostacoli derivanti dalla natura territoriale del diritto d'autore e dei diritti connessi che sono attualmente ostacolando esistenti strumenti di realizzare il loro obiettivo di armonizzazione e di completamento del mercato unico digitale. [25] dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, vi è ora una base giuridica nell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la possibilità per il legislatore di EU creare "diritti di proprietà intellettuale europeo per fornire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione e [di] centralizzata di autorizzazione a livello di Unionecoordinamento e supervisione degli accordi ". Questa base giuridica è stata finora utilizzata al fine di creare il brevetto unico europeo e l'attuale revisione del regolamento sul marchio comunitario. Questa base giuridica in teoria potrebbe essere utilizzata per creare un unico titolo europeo del Copyright.

Una valutazione della direttiva InfoSoc deve anche considerare nuove forme di utilizzo e la creazione di opere, e se la direttiva è ancora adeguata alla luce dello sviluppo tecnologico e culturale. L'iniziativa della Commissione europea di effettuare una consultazione pubblica sulla revisione delle norme sul copyright EU esplorato questi nuovi sviluppi in grande dettaglio, cui si raccomanda di prendere in considerazione i risultati di questa consultazione come elementi fondamentali per guidare la riforma europea sul copyright.

L'urgenza di una riforma è sottolineata dall'elevato livello di partecipazione alla consultazione, con oltre 9 500 risposte ricevute, più della metà dei quali provenienti da singoli utenti finali/consumatori. [26] un certo numero di iniziative sono stato lanciato da stakeholder organizzata[27] che utilizzato software libero e open source per eliminare gli ostacoli tecnici nel processo di risposta alla consultazione. Queste iniziative nutrirono il dibattito intorno a consultazione pubblica della Commissione e ha attirato l'attenzione ad esso. Loro contributo alle migliori pratiche di accessibilità e facilità di comprensione dovrebbe essere considerato dalla Commissione durante la progettazione di future consultazioni.

Consultazione della Commissione sulla riforma copyright fornisce un'immagine completa del cambiamento di contesto del diritto d'autore nell'era digitale e rivela i problemi più pressanti, incontrati da molte parti interessate nell'uso quotidiano del copyright.

Dal 2001, mentre nuovi servizi basati su internet, come streaming, hanno acquisito importanza, sembra il senso comune che uno degli obiettivi principali del mercato unico digitale dovrebbe essere rimuovendo le restrizioni territoriali e incoraggiando pan-europeo dell'accessibilità dei servizi. Tali progressi possono ritenersi integrante e inerenti alla nozione di un mercato unico digitale ed sono un passo importante per favorire l'innovazione e la competitività delle imprese europee. Recente sviluppo tecnologico è stato associato con un aumento nell'uscita creativa,[28] ma la remunerazione dei creatori è sempre più dipendente dalla loro posizione negoziale nei confronti di fornitori di servizi online o altri intermediari che contribuiscono a portare il loro lavoro al pubblico. È quindi necessario sviluppare un contesto giuridico che migliora la posizione negoziale di creatori nei loro rapporti contrattuali. È anche fondamentale per mettere in atto misure pro-concorrenziali, come la neutralità della rete e l'incoraggiamento di formati aperti, al fine di abbassare le barriere all'ingresso per i fornitori di servizi concorrenti e di evitare lo sviluppo di monopoli.

L'uso molto diffuso di Internet in tutta l'Unione ha portato ad una situazione in cui praticamente tutti impegnati in attività rilevanti per il diritto d'autore. Diritto d'autore così gioca un ruolo centrale nella vita quotidiana della maggior parte dei cittadini europei e come tale dovrebbe essere aggiornato per riflettere le esigenze di tutti i gruppi di utenti. Ciò richiede un nuovo equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e la capacità di impegnarsi in attività che sono critiche per il loro sociale, culturale ed economico medio persone vive, ma erano fuori della portata del diritto d'autore nell'ambiente tecnologico passato.

Un esempio rilevante di questa esigenza di adattamento è la questione di come o se proteggere opere architettoniche in luoghi pubblici. Nel passato, legislazione mirata a guardia contro lo sfruttamento commerciale inadeguato dell'architettura attraverso post-schede prodotte in serie, che non ha fatto bersaglio il turista medio che avrebbe preso foto che sarebbe probabilmente stato condiviso solo privatamente una volta stampato. Oggi, tuttavia, qualsiasi turista può creare un'immagine digitale, caricarlo su un sito di social media e forse inconsapevolmente mette a disposizione l'intera comunità online globale. Dato milioni di europei che si sono già impegnati in tali attività, diventa chiaro che il diritto d'autore può essere solo pratico ed equo se la rappresentazione di edifici pubblici e sculture è esente dalla protezione del copyright, così come di non mettere un onere irragionevole sulla quotidiana attività online. L'implementazione estremamente divergente dell'eccezione "libertà di panorama" delineato nella direttiva InfoSoc[29] in diversi Stati membri dimostra che ci deve essere proprio un pan-europeo, in linea di massima definito degli utenti di visualizzare e comunicare i lavori che si trovano permanentemente in luoghi pubblici. [30]

Analogamente, considerando che la convergenza multimediale ha generato un cambiamento drammatico in quanto gli utenti creare, consumano e interagiscono, questo importante cambiamento non è riflesso nel diritto europeo. Tuttavia, questo cambiamento ha creato la necessità di copyright eccezioni essere formulata in modo più indipendente dalla tecnologia e a prova di futuro. Attività che servono allo scopo di citazione ora sempre più utilizzare materiali audiovisivi come loro base; ad esempio, nella comune pratica online di illustrare le istruzioni o le emozioni con gif animate immagini[31] mostrando piccoli frammenti di film popolari, tv eventi sportivi o di serie. Per eccezioni adempiere il loro scopo di proteggere la libertà di espressione e di informazione nell'ambiente digitale, essi devono non essere limitato al mondo scritto, ma esplicitamente comprendere materiale audio-visivo, pur essendo abbastanza apertamente formulato per accogliere possibili nuove forme di espressione culturale.

In questo nuovo ambiente digitale, è inoltre notabile che le biblioteche e altre istituzioni culturali sempre più stanno lottando per adempiere la loro missione di interesse pubblico di istruzione pubblica e conservazione delle opere. Molti hanno concluso che questo è almeno in parte a causa della mancanza di protezione offerta loro dal diritto di copyright dell'UE. L'eccezione opzionale, stretta per le librerie nella direttiva InfoSoc ha dimostrato insufficiente a consentire loro di e-book si prestano ai loro patroni. Anche se il libero accesso ai libri tramite librerie, indipendentemente dal formato[32], ha un effetto positivo sulle vendite commerciali in quanto contribuisce a una cultura di lettura, biblioteche europee si trovano ad affrontare inutili restrizioni sul prestito e opportunità, ad esempio la necessità di ottenere l'accesso a un servizio di prestito con un repertorio limitato. Invece, biblioteche dovrebbero essere in grado di acquistare singolarmente gli e-book che sono più rilevanti per la loro comunità e poter prestarli ai loro patroni online.

La lezione più importante dell'esempio biblioteche è che perché ha preso più di un decennio di muoversi dall'introduzione della direttiva InfoSoc alla sua valutazione, non possiamo pensare che futura legislazione europea sarà tenere il passo con gli sviluppi tecnologici. In realtà, è più probabile che la legislazione sarà lag dietro tali sviluppi. Pertanto, modifiche giuridiche devono essere introdotte per consentire l'adattamento alle inaspettate nuove forme di espressione culturale. Questa flessibilità potrebbe essere realizzata mediante l'introduzione di una norma aperta da applicare all'elenco di eccezioni e limitazioni, soggetti alla regola del tre-punto-Test. La principale preoccupazione sollevata contro l'introduzione di una norma aperta è che potrebbe portare a un'interpretazione frammentata dai giudici nazionali. Tuttavia, questa preoccupazione potrebbe essere affrontata nella legislazione europea attraverso l'introduzione di norme per l'interpretazione dei tre-Step-Test[33] e di un'ulteriore armonizzazione del quadro d'autore UE di guida.







[1] GU L 167, 22.6.2001, pag. 10.
[2] GU L 84, 20.3.2014, p. 72.
[3] GU L 175, 27.6.2013, p. 1.
[4] GU L 299, 27.10.2012, p. 5.
[5] OJ L 265, 11.10.2011, p. 1.
[6] OJ L 248, 6.10.1993, p. 15.
[7] OJ L 346, 27.11.1992, p. 61.
[8] Texts adopted, P7_TA(2014)0179.
[9] Texts adopted, P7_TA(2013)0368.
[10] Opinion of the European Economic and Social Committee of 16 December 2014 on the ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Internet policy and governance – Europe’s role in shaping the future of internet governance’.
[11] Commission, DG MARKT, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, July 2014, p. 5.
[12] Order of the Court of Justice of 21 October 2014 in Case C-348/13, BestWater International GmbH v Michael Mebes and Stefan Potsch (request for a preliminary ruling from Germany’s Bundesgerichtshof).
[13] Come indicato nella raccomandazioni di António Vitorino del 31 gennaio 2013 derivanti dall'ultimo processo di mediazione condotta dalla Commissione nei confronti di copia privata e prelievi di reprografia.
[14] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, 22.06.2001 p. 10).
[15] Dobusch & Quack (2012): Copyright transnazionale: disallineamenti tra regolamento, modelli di Business e pratica dell'utente. Osgoode CLPE ricerca carta n. 13/2012. Disponibile presso: http://ssrn.com/abstract=2116334.
[16] Direttiva 2001/29/CE, considerando 3: "l'armonizzazione proposta contribuirà ad per attuare le quattro libertà del mercato interno e si riferisce al rispetto dei principi fondamentali del diritto e soprattutto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale e la libertà di espressione e di interesse pubblico".
[17] Lettera di missione su Commissione presidente Jean-Claude Juncker al Commissario Oettinger: http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/oettinger_en.pdf.
[18] Tre-Step-Test deriva da norme di diritto internazionale sui diritti d'autore stabiliti dai trattati OMPI (art. 10 del WCT e Art. 16 del WPPT).
[19] Direttiva 2001/29/CE, articolo lingua.
[20] Disponibile presso: http://outofcopyright.eu/.
[21] Istituto per informazioni legge IVIR (2006): rifusione del Copyright & diritti connessi per l'economia della conoscenza, rapporto alla Commissione europea, DG mercato interno. Disponibile presso: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd2005imd195recast_report_2006.pdf.
[22] Heald (2013): come copyright conserva opere scomparse. Illinois diritto pubblico Research Paper n. 13-54, disponibile presso http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290181; Buccafusco & Heald (2012): le cose cattive accadono quando opere entrano nel pubblico dominio? Prove empiriche di estensione del termine copyright. Chicago-Kent College della legge giuridica studi Research Paper n. 2012-04, disponibile presso http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2130008; Helberger, Duft, Hughenholz e Van Gompel (2008): mai per sempre: Perché estendere il termine di protezione per Sound Recordings è una cattiva Idea. Disponibile presso http://www.ivir.nl/publications/helberger/EIPR_2008_5.pdf.
[23] Consultazione sulla revisione dell'Unione europea sul copyright regole svolte dalla Commissione tra 5 dicembre 2013 e 5 marzo 2014. Documenti e risposte disponibili presso: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm.
[24] Secondo il rapporto sulla consultazione della Commissione diritto d'autore, "la stragrande maggioranza dei consumatori/utenti finali considerano che l'UE debba perseguire l'idea di un singolo titolo copyright UE", così come la maggior parte degli utenti istituzionali e accademici e un significativo numero di autori (relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sulla revisione delle norme sul Copyright dell'UEDG MARKT, luglio 2014, p. 89 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf). Copyright società europea recentemente ha sollecitato il Commissario Oettinger per perseguire questo piano in una lettera aperta, sostenuta da molti studiosi: http://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/78.pdf.
[25] Istituto per informazioni legge IVIR (2006): la rifusione dei diritti d'autore & correlati per l'economia della conoscenza (op. cit.).
[26] Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sulla revisione delle norme UE Copyright, DG MARKT, luglio 2014, p. 5.
[27] Questi includono, per esempio, iniziative come "Fix copyright!", "Creatori per l'Europa" e "Copywrongs.eu".
[28] Masnick & Ho (2013): The Sky Is Rising (2), Regional Study: Germany, France, UK, Italy, Russia, Spain. Available at: https://www.techdirt.com/skyisrising2/ https://www.documentcloud.org/documents/561023-the-sky-is-rising-2.html.
[29] Directive 2001/29/EC, Article 5 (3) h.
[30] A distinction between commercial and non-commercial uses creates new problems in the online environment as an increasing number of users simultaneously act as producers of works. Conditioning the benefit from exceptions on non-commercial use discourages the adoption of innovative remuneration schemes such as micro-payment, which may prove vital for the development of new business models for creators.
[31] For an explanation of this practice, see: http://d‑scholarship.pitt.edu/13531/1/LevinsonND_etdPitt2012_Revised072313-1.pdf (pp. 41-43).
[32] Cf. Library eBook Survey hosted by OverDrive and American Library Association (ALA). Available at: http://blogs.overdrive.com/files/2012/11/ALA_ODSurvey.pdf.
[33] The Three-Step Test non richiede limitazioni ed eccezioni per essere interpretati in modo restrittivo: "stutte le eccezioni e limitazionidevono essere interpretati secondo i loro scopi e obiettivi". Cfr. Istituto Max Planck per l'innovazione e la concorrenza: A equilibrata interpretazione del "Three-Step Test" nel diritto d'autore, settembre 2008. Disponibile presso: http://www.ip.mpg.de/en/pub/news/declaration_threesteptest.cfm

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